Glossario

 

Informationi per il cliente finale

 
Nel mercato libero dell’energia elettrica, i termini contrattuali non sono determinati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ma sono concordati tra il rivenditore e il consumatore finale.

 
L’ente nazionale AEEG determina le condizioni contrattuali.

 
Il POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico che identifica in modo univoco il punto fisico, in cui il distributore di energia fornisce il servizio e dove il consumatore finale consuma.

 
Identifica il tipo di contratto a seconda che il punto di prelievo sia riconducibile ad:

"utenza domestica", ossia a un cliente che utilizza l'energia elettrica consegnata in un unico punto di prelievo (un solo POD e un solo contatore) per alimentare la sua abitazione (di residenza o meno) e le relative applicazioni (ad esempio le pompe di calore per il rascaldamento degli ambienti), i locali annessi o pertinenti all'abbitazione, i punti di ricarica privata per veicoli elettrici e i servizi generali in edifici composti da massimo due unità immobiliari;.

"utenza usi diversi", ossia a un cliente che utilizza l'energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente punto (ad esempio per alimentare un negozio, un uffico ecc.).

 
Per quanto riguarda le forniture casalinghe, si distingue tra la prima casa e la seconda casa. Tale classificazione influisce sulla fatturazione degli elementi riguardanti il trasporto, la vendita e le imposte.

 
È la denominazione commerciale del contratto offerto al cliente (ad esempio offerta Casa amica, oppure Energia facile, ecc.)

 
È la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto, ovvero la data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, é in carico al fornitore che ha emesso la bolletta. Generalmente la data di attivazione non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o alla data in cui avviene il passaggio da un fornitore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto.

 
Il servizio di allacciamento è specificato nel contratto ed è a cura del distributore di energia. Gli allacciamenti più comuni sono di 3 kW o 4,5 kW.

 
È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l'erogazione dell'energia a causa dello "scatto" automatico del contatore. Per il cliente con potenza contrattuale impegnata fino a 30 kW la potenza corrisponde alla potenza impegnata aumentata del 10%.

 
Il prezzo dell' energia, sulla base del contratto di fornitura può distinguersi in monorario, biorario o multiorario. Il prezzo é detto monorario quando é lo stesso in tutte le ore del giorno; biorario quando varia sulla base di due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3), multiorario quando varia per ognuna delle tre fasce orarie (F1, F2, F3).

 
Il kWh è l’unità utilizzata per misurare il consumo di elettricità. Corrisponde all’energia che consumerebbe un dispositivo elettrico da 1 kW in un’ora. Il consumo è indicato in bolletta in kWh.

 
Il kW è l’unità di misura della potenza di allaccio.

 
È l’unità di misura dell’energia swattata.

 
Il prezzo dipende dai valori di consumo richiesti di giorno e di notte. Il prezzo dell’elettricità consumata di sera, di notte e nei giorni festivi è inferiore rispetto a quello dell’elettricità consumata durante il giorno.

Fascia F1: da lunedì a venerdì ore 08:00 – 19:00, esclusi i giorni festivi

Fascia F2: da lunedì a venerdì ore 07:00 – 08:00 e ore 19:00 – 23:00 esclusi i giorni festivi sabato 07:00 – 23:00, esclusi i giorni festivi

Fascia F3: da lunedì a sabato ore 00:00 – 07:00 e ore 23:00 – 00:00, domenica e festivi tutto il giorno

Fascia oraria F2+F3 o F23:
da lunedì a venerdì ore 19:00 – 08:00
sabato, domenica e giorni festivi tutto il giorno
tutte le ore delle fasce F2 e F3

 
La lettura del contatore in un determinato momento, che viene comunicata dal distributore al fornitore di energia elettrica.

Autolettura: il consumatore finale comunica al fornitore di energia elettrica, in un determinato momento, la lettura del contatore tramite l’apposito display presente sul contatore.

Consumi rilevati: sono i kWh rilevati tra due letture del contatore.

Consumi fatturati: sono i kWh, che vengono addebitati in fattura per un determinato periodo di riferimento.

Consumi stimati: se la lettura effettiva del contatore non è disponibile al momento della fatturazione, il consumo è stimato sulla base dei precedenti dati di consumo dell’utente.

 
EF= sigla per Contatore elettronico gestito per fasce: è il contatore elettronico in grado di registrare i dati di consumo in base alle fasce orarie sopra citate.
EO= la sigla per Contatore elettronico gestito orario: è il contatore elettronico in grado di misurare l’energia consumata ora per ora.

 
Sono i prezzi unitari pagati dal cliente per ciascun kWh di energia, kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).

 
Alcuni prezzi unitari hanno un valore differenziato per scaglioni di consumo annuo. Ogni scaglione é compreso tra un livello minimo ed un massimo (es: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh ecc.)

In ogni bolletta i kWh fatturati vengono ripartiti negli scaglioni applicabili al cliente sulla base del suo consumo medio giornalero. Se ad esempio il consumo medio giornaliero el cliente é di 8 kWh, il consumo medio annuo é di 8x365=2920 kWh, quindi verrano applicati al cliente i primi 3 scaglioni. In particolare nella bolletta i suoi 8 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:

  - 4,93 kWh nel 1° scaglione (1800/365)

  - 2,30 kWh nel 2° scaglione (840/365)

  - 0,77 kWh nel 3° scaglione (280/365)

Dove 1800 e 840 rappresentano l'ampiezza der primi due scaglioni e 280 è la parte di consumo annuo che rientra nel 3° scaglione.

 
Lo sconto è una riduzione di prezzo che può essere espressa in valore assoluto (euro) oppure come una percentuale da scontare rispetto ad un prezzo di riferimento. Lo sconto può essere applicato al prezzo unitario al  netto delle imposte o solo su una o più delle sue componenti parziali (ad esempio sulla componente che si riferisce ai soli costi di acquisto e vendita dell'energia).

 
Per Servizi di vendita si intendono le diverse attività poste in essere dal fornitore per acquistare e rivendere l’energia elettrica al cliente finale; tra i corrispettivi fatturati al cliente per tali servizi rientrano anche eventuali oneri di perequazione aggiuntivi. Nella bolletta gli importi da pagare per questi servizi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia (si vedano le voci seguenti).

 
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese. Nella bolletta la Quota fissa comprende la Commercializzazione vendita e la Componente di dispacciamento (parte fissa) (si vedano le voci seguenti).

 
Copre i costi fissi di gestione commerciale dei clienti. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PCV (“prezzo commercializzazione vendita”) ed è fissata dall’Autorità per l’energia sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero.

 
Comprende i costi di acquisto dell’energia e dispacciamento sostenuti dal fornitore. Tali corrispettivi sono espressi in €/kWh.
Nella bolletta la Quota energia comprende l’Energia, il Dispacciamento, la Componente di dispacciamento e la Componente di perequazione (solo per i clienti del Servizio di maggior tutela).

 
Copre i costi sostenuti per acquistare l’energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PE (“prezzo energia”) e viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia. Il prezzo per l’energia è comprensivo delle perdite di rete generate sulle reti di trasmissione e di distribuzione, salvo esplicite previsioni contrattuali di diverso contenuto, nei contratti di mercato libero. Per una definizione di perdite di rete si veda la sezione “Altre voci comprese nelle bolletta elettrica”.

 
Copre i costi del servizio di dispacciamento, cioè il servizio che garantisce in ogni istante l’equilibrio tra la domanda e l’offerta di energia elettrica. Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche di maggior tutela questa voce è tecnicamente denominata PD (“prezzo dispacciamento”), che viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall’Autorità per l’energia.

 
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata DISPbt, si applica ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, ovvero i clienti domestici e le PMI anche qualora siano passati al mercato libero. Essa si compone di una parte che viene accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (parte fissa che compare con segno -) e di una parte che viene addebitata al cliente in proporzione al consumo annuo (parte variabile solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).

 
Questa componente, nel linguaggio tecnico denominata PPE, garantisce l’equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio a partire dal 1° gennaio 2008. Non si applica ai clienti con contratti del mercato libero.

 
Per Servizi di rete si intendono le attività che consentono ai fornitori (sia che operino sul mercato libero sia che forniscano il Servizio di maggior tutela) di trasportare l’energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali e di distribuzione locali fino al contatore, per consegnarla ai clienti. Nella bolletta, gli importi pagati per tali attività sono suddivisi in Quota fissa, Quota variabile e Quota potenza e vanno a coprire i costi per i servizi di Trasporto, Distribuzione e Misura, nonché gli Oneri generali.

 
Comprende tutti gli importi da pagare in misura fissa, cioè indipendentemente dai consumi, relativamente ai servizi di rete. Generalmente l’unità di misura è €/cliente/mese.

 
E’ l’importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. L’unità di misura è espressa in €/kW/mese.
Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,4278 €/kW/mese, allora pagherà ogni mese 3x0,4278=1,28 €.

 
Comprende tutti gli importi da pagare in relazione alla quantità di energia elettrica trasportata sulla rete per soddisfare la richiesta di energia del cliente. L’unità di misura è espressa in €/kWh.

 
E’ uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l’energia elettrica. Il bonus elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. Ulteriori informazioni su chi ha diritto al bonus e su come richiederlo sono disponibili nel sito dell’Autorità per l’energia www.autorita.energia.it.

 
Le imposte sulla fornitura di energia elettrica sono:

-  imposta erariale di consumo (accisa) E’ applicata alla quantità di energia consumata e prevede, per i clienti con “uso domestico”, un sistema di agevolazione per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica, che ne             riduce l'importo in caso di bassi consumi.

- imposta sul valore aggiunto (IVA). E’ applicata sul costo complessivo del servizio e attualmente l'aliquota applicata alla fornitura di energia per i clienti con “uso domestico” è pari al 10%; per i clienti con “usi diversi” è pari      al 21%.

 
Comprendono gli oneri diversi da quelli relativi ai servizi di vendita, di rete e dalle imposte. Essi sono, ad esempio, i contributi di allacciamento, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. Tali oneri, a seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).

 
Questo corrispettivo può essere addebitato dall’attuale fornitore a titolo di indennizzo a favore di un precedente fornitore al quale risulta il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente fornitore, quest’ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo CMOR – secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia. Tale corrispettivo viene fatturato nella parte della bolletta relativa agli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura di energia elettrica. La bolletta contenente il corrispettivo CMOR riporta il seguente comunicato: “In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”.

 
Sono le dispersioni naturali di energia generate durante il trasporto dell’elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall’Autorità per l’energia pari al 10,4% dell’energia prelevata: cioè, se vengono immessi dalla centrale di produzione nella rete di trasportato per conto del fornitore 110,4 kWh di elettricità, nel Punto di prelievo (ad esempio nell’abitazione del cliente), ne arrivano 100 kWh. Il prezzo dell’Energia può essere espresso al netto delle perdite di rete, o ricomprenderle. A seconda dei casi, le perdite di rete possono essere fatturate in bolletta con modalità diverse che non modificano il totale da pagare:

 
Prezzo unitario
in €/kWh
kWh Totale Euro
Modalità A – prezzo dell’energia comprensivo delle perdite
Energia 0,1104 100 11,04
Modalità B- energia e perdite fatturate separatamente
Energia 0,1000 100 10
Perdite 0,0104
(10,4% von 0,1000)
100 1,04
totale Mod. B     11,04
Modalità C- energia e perdite fatturate separatamen
Energia 0,1000 100 10
Prezzo energia
(applicato alle Perdite)
0,1000 10,4
(10,4% von 100)
1,04
totale Mod. C     11,04

 

Il prezzo dell’Energia fissato dall’Autorità per l’energia è comprensivo delle perdite di rete ovvero rientra nella Modalità A.

 
Gli oneri generali sono fissati per legge e vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico; in bolletta sono compresi all’interno dei Servizi di rete. Sono destinati alla copertura di oneri diversi:

  • componente A3: promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;
  • componente A4: finanziamento dei regimi tariffari speciali;
  • componente A5: finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo;
  • componente A6: copertura dei costi già sostenuti dalle imprese e non recuperabili in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico;
  • componente AS: copertura degli oneri derivanti dall’adozione di misure di tutela tariffaria per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e/o fisico di cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
  • componente UC3: copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
  • componente UC4: copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori;
  • componente UC6: copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;
  • componente UC7: copertura degli oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali;
  • componenti A2 e MCT: smantellamento delle centrali nucleari e misure di compensazione territoriale.

Una volta l’anno verrà indicato in bolletta il dettaglio di quanto pagato da tutti i clienti per gli Oneri generali, così come pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia.