Informazioni utili

 

Tutte le informazioni a colpo d'occhio


Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.

Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.

Per maggiori informazioni visita il sito www.arera.ito chiama il n° verde 800.166.654.

Bonus sulla fornitura di energia elettrica

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero il “regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza, che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500,00 (settemilacinquecento) euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000,00 (ventimila) euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico.

Hanno invece diritto al bonus per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) www.arera.it.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.


Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

 
Il Servizio Conciliazione Clienti Energia (di seguito "Servizio Conciliazione") è stato istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per mettere a disposizione dei clienti finali di energia elettrica e gas una procedura semplice e veloce di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, mediante l'intervento di un conciliatore appositamente formato in mediazione ed energia che aiuta le parti ad individuare una soluzione di comune accordo.

Dal 1 gennaio 2017 il tentativo di conciliazione di fronte al Servizio Conciliazione è condizione di procedibilità per l’esercizio dell’azione giudiziaria.

L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.

Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito ed è attivabile solo dopo aver presentato reclamo scritto al proprio operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del reclamo e, comunque, non oltre un anno dalla data di invio del reclamo stesso.

Il Servizio Conciliazione non è attivabile quando per la stessa controversia sia stata già conclusa o sia ancora in corso una procedura di conciliazione paritetica.

Possono attivare il Servizio Conciliazione: 

  • per il settore elettrico: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa tensione (BT) e media tensione (MT);
  • per il settore gas: tutti i clienti domestici e i clienti non domestici connessi in bassa pressione (BP).

Il cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato.

  • Il cliente domestico puoi rivolgersi ad un’Associazione di consumatori del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU).
  • Il cliente non domestico (PMI) puoi rivolgerti ad un’Associazione di categoria.

Il Servizio Conciliazione si svolge esclusivamente online: per attivarlo è necessario compilare l’apposito Modulo di Richiesta di attivazione della procedura di conciliazione. Il Cliente finale domestico (che agisca senza delegato) può compilare il Modulo di richiesta di attivazione anche in modalità offline (posta o fax), ferma restando la gestione online della procedura.

Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione consulta le FAQ dell'Autorità: www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

Accedi al Servizio Conciliazione:
http://conciliazione.arera.it

In alternativa al Servizio Conciliazione, per i clienti domestici è possibile svolgere il tentativo di conciliazione delle controversie nei settori dell'energia, presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) dell'Autorità.


Elenco degli Organismi ADR

www.arera.it/allegati/consumatori//ElencoOrganismiADR.xls

 

 
Il Canone TV nella bolletta della luce

La “Legge di stabilità 2016” (legge del 28 dicembre 2015, n. 208) prevede che i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuino il pagamento del canone TV attraverso l'addebito nella propria bolletta dell'energia elettrica. Tale legge presuppone inoltre che chi è intestatario di una fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione di residenza detenga un apparecchio televisivo e sia quindi tenuto al pagamento del canone.

L'Agenzia delle Entrate trasmette ad ogni fornitore di energia elettrica l'elenco dei clienti a cui addebitare il canone RAI ed è in base a tale comunicazione che Azienda Elettrica di Anterselva srl emette le fatture contenenti l'importo rateizzato del canone TV.

La delibera AEEGSI 849/2017/R/com prevede che "I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell'individuazione dell'intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza".

Per il 2020 l’importo del canone è pari a 90 €. 

 
Informativa in merito alle agevolazioni disciplinate con la delibera 252/2017/r/com

L’Autorità ha stabilito con deliberazione 252/2017/R/com che a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema.
Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Sono poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta, entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quest’ultimo dovrà provvedere all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.
 

Costituzione in mora e indennizzi automatici

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, trascorsi almeno 3 giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Tale termine ultimo non sarà inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al Cliente della raccomandata o a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora mediante PEC o comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata.

Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.

Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza;

b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:

I. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

II. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;

III. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

In questi casi al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

 
Gruppo di distacco programmato 12

Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE)

al 02.11.2022

Vi informiamo che i nostri clienti non sono interessati dall'applicazione del piano di distacco programmato PESSE, tuttavia, la continuità di alimentazione non può essere garantita, in assoluto, per nessuna categoria di Utenza. In particolare, le Utenze privilegiate hanno soltanto una minore probabilità di restare senza fornitura di elettricità, ad esempio a causa di disservizi generalizzati indipendenti dall’applicazione del PESSE.

Il Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico (PESSE) ha l’obiettivo di attuare la disalimentazione a rotazione dei carichi al fine di fronteggiare situazioni di significativa e prolungata carenza energetica e di evitare interruzioni non controllate del servizio elettrico, che causerebbero un maggiore disagio sociale ed economico per la collettività.

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